Bonus fiscali – Legge di bilancio 2025

Bonus fiscali – Legge di bilancio 2025

Le detrazioni per il 2025 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa di cui all’art. 16 bis TUIR), di efficientamento energetico (eco bonus di cui all’art. 14 DL 63/2013) e di riduzione del rischio sismico (sisma bonus di cui all’art.16 DL 63/2013) a partire dal 1.1.2025 sono così definite:

• per i proprietari (o per i titolari di diritti reali sulle stesse) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione compete con l’aliquota:

• del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;

• del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

• per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, oppure per gli interventi eseguiti da soggetti diversi dai proprietari o titolari di altri diritti reali, la detrazione compete con l’aliquota

• del 36% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;

• del 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

• a partire dal 2028 la detrazione sarà fissata, per tutti, al 30% nel limite massimo di spesa agevolata di 48.000 euro.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza

La detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall’1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Caldaie alimentate e combustibili fossili

Le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili esclusivamente fossili non godono più, a partire dal 1.1.2025, di alcuna detrazione. La detrazione rimane invece per gli acquisti di caldaie cd. “ibride”.

Bonus mobili

Il bonus mobili di cui all’art.16 c.2 DL 63/2013 è confermato per l’anno 2025 con una aliquota del 50% ed un tetto di spesa di euro 5.000.

Bonus verde

Il bonus verde non è stato più prorogato. La detrazione risulta pertanto limitata alle spese sostenute entro il 31.12.2024.


Superbonus

Fermi restando tutti gli altri requisiti, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione “superbonus” al 65% compete solamente se al 15.10.2024:

• per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

• per gli interventi effettuati dai condomini, risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori stessi;

• per gli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Rimane confermata, per tutto il 2025, l’aliquota al 110% per:

• il superbonus eventi sismici di cui al co. 8-ter dell’art. 119 DL 34/2020,

• il superbonus RSA di cui al co. 10-bis dell’art.119 DL 34/2020.

*La fonte di queste informazioni è la circolare n.1 /2025 della nostra Associazione F.I.M.A.A.

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